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Sez. 1, Sentenza n. 2049 del 10/04/1979 (Rv. 398431 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITA FALLIMENTARI - CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRAZIONE DELLE ATTIVITA FALLIMENTARI - ANTICIPAZIONE DELLE SPESE DELL'ERARIO - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE - PRENOTAZIONE A DEBITO - IMPOSTA FISSA DI REGISTRO DOVUTA SU DETTA SENTENZA - INCLUSIONE - IMPOSTE DI REGISTRO OD IPOTECARIE AFFERENTI PATTI DEL CONCORDATO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ERRONEA PRENOTAZIONE A DEBITO DI TALI ULTIME IMPOSTE - OPPOSIZIONE DIRETTA ALLA DECLARATORIA DELLA ILLEGITTIMITA DEL DECRETO EMESSO PER IL RECUPERO - AMMISSIBILITA - FORMAZIONE DI UN TITOLO PER ESIGERE IL CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - NECESSITA - MODALITA.*
Stato
decisa il 1979-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398431-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ATTIVITA FALLIMENTARI - CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRAZIONE DELLE ATTIVITA FALLIMENTARI - ANTICIPAZIONE DELLE SPESE DELL'ERARIO - CONCORDATO FALLIMENTARE - OMOLOGAZIONE - SENTENZA DI OMOLOGAZIONE - IN GENERE - PRENOTAZIONE A DEBITO - IMPOSTA FISSA DI REGISTRO DOVUTA SU DETTA SENTENZA - INCLUSIONE - IMPOSTE DI REGISTRO OD IPOTECARIE AFFERENTI PATTI DEL CONCORDATO - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE - ERRONEA PRENOTAZIONE A DEBITO DI TALI ULTIME IMPOSTE - OPPOSIZIONE DIRETTA ALLA DECLARATORIA DELLA ILLEGITTIMITA DEL DECRETO EMESSO PER IL RECUPERO - AMMISSIBILITA - FORMAZIONE DI UN TITOLO PER ESIGERE IL CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - NECESSITA - MODALITA.*

L'istituto della prenotazione a debito, per le spese giudiziali e per gli Atti richiesti dalla legge nella procedura fallimentare, ai sensi e con le modalita di cui all'art 91 del RD 16 marzo 1942 n 267, opera, con riguardo al concordato fallimentare, per le "spese di omologazione", a norma dell'art 133 dello stesso decreto. Fra queste spese, pertanto, e da includere l'imposta fissa di registro dovuta sulla sentenza di omologazione, ma non anche le imposte di registro od ipotecarie afferenti patti del concordato, in relazione alla loro enunciazione in detta sentenza, le quali gravano direttamente sulle parti, non sul curatore o sulla massa, e non sono qualificabili come necessarie per l'omologazione. Ne consegue, qualora dette ultime spese vengano erroneamente prenotate a debito, con emissione, per il loro recupero, dell'ingiunzione prevista dall'art 43 disp att cod proc civ, che deve riconoscersi al debitore la possibilita di far valere l'illegittimita dell'ingiunzione medesima, con l'opposizione di cui al terzo comma del citato art 43. In tale situazione, l'amministrazione finanziaria, per esigere il proprio credito, dovra fornirsi del titolo che le mancava, o emettendo una propria ingiunzione (fiscale), ovvero introducendo nel predetto giudizio di opposizione una domanda riconvenzionale, nei limiti, in questo secondo caso, degli elementi risultanti dagli Atti enunciati nella sentenza di omologazione e dei valori negli stessi riportati.*

Riferimenti normativi: Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 43, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 43, Legge Falliment. art. 91 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 91 CORTE COST., Legge Falliment. art. 133, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 133, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 72 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 111, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 32 CORTE COST., Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 all. A art. 126

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)