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Sez. U, Sentenza n. 3684 del 18/04/1994 (Rv. 486260 - 01)

Procedimento civile - Cancelleria e cancellieri - In genere, registri di cancelleria, tenuta dei registri | Campione civile - Somme iscritte - Nota compilata dal cancelliere per la riscossione - Provvedimento di esecutività reso dal capo dell'ufficio giudiziario - Decreto ingiuntivo - Configurabilità - Esclusione - Atto di accertamento tributario relativo alla imposta di registro - Sussistenza - Impugnazione - Competenza della commissione tributaria.
Stato
decisa il 1994-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/486260-01

Procedimento civile - Cancelleria e cancellieri - In genere, registri di cancelleria, tenuta dei registri

Il provvedimento del capo dell'ufficio giudiziario, che a norma dell'art. 43 disp. attuaz. cod. proc. civ., rende esecutiva la nota compilata dal cancelliere per la riscossione delle somme iscritte a campione civile, compresa l'imposta di registro, non costituisce un decreto ingiuntivo come quello disciplinato dal codice di rito, opponibile davanti allo stesso giudice che l'ha emesso, ma configura un atto di accertamento tributario relativo alla imposta di registro, da impugnare davanti alla commissione tributaria territorialmente competente.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)