Sez. 2, Sentenza n. 741 del 16/02/1978 (Rv. 390077 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - USUCAPIONE DEL DIRITTO A MANTENERE UNA COSTRUZIONE A DISTANZA ILLEGALE - ECCEZIONE SOLLEVATA DAL CONVENUTO - RIGETTO IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA IN APPELLO - OMISSIONE - PRECLUSIONE DEL RIESAME - DEDUZIONE DELLA PRESCRIZIONE ESTINTIVA DEL DIRITTO DI VEDUTA FATTO VALERE DALL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - APERTURE (FINESTRE) - VEDUTA - DISTANZE LEGALI - DELLE COSTRUZIONI DALLE VEDUTE - IN GENERE - USUCAPIONE DEL DIRITTO A MANTENERE UNA COSTRUZIONE A DISTANZA ILLEGALE - ECCEZIONE SOLLEVATA DAL CONVENUTO - RIGETTO IN PRIMO GRADO - RIPROPOSIZIONE ESPRESSA IN APPELLO - OMISSIONE - PRECLUSIONE DEL RIESAME - DEDUZIONE DELLA PRESCRIZIONE ESTINTIVA DEL DIRITTO DI VEDUTA FATTO VALERE DALL'ATTORE - IRRILEVANZA.*
Il rigetto in primo grado dell'eccezione di prescrizione acquisitiva del diritto a mantenere una costruzione a distanza inferiore a quella prevista dall'art 907 cod civ, sollevata dal convenuto in giudizio promosso dal vicino per denunciare l'inosservanza di detta distanza legale, comporta preclusione, rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art 346 cod proc civ, al riesame in appello dell'eccezione medesima, ove quel convenuto non abbia provveduto a riproporla espressamente in secondo grado. A tal fine, non puo ritenersi idonea la deduzione, con l'atto di gravame, della prescrizione estintiva del diritto di veduta fatto valere dall'attore, configurando questa un'eccezione diversa, sia nei presupposti che nelle finalita.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 907 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 346
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)