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Sez. 2, Sentenza n. 4395 del 08/08/1985 (Rv. 441860 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - DIRITTO AL RISPETTO - ESTINZIONE PER DECORSO DEL TEMPO - ESCLUSIONE - ACQUISTO DI SERVITÙ A MANTENERE LA COSTRUZIONE A DISTANZA INFERIORE A QUELLA LEGALE.*
Stato
decisa il 1985-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441860-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - DIRITTO AL RISPETTO - ESTINZIONE PER DECORSO DEL TEMPO - ESCLUSIONE - ACQUISTO DI SERVITÙ A MANTENERE LA COSTRUZIONE A DISTANZA INFERIORE A QUELLA LEGALE.*

I poteri inerenti al diritto di proprietà, tra i quali rientra quello di esigere il rispetto delle distanze nelle costruzioni, non si estinguono per il decorso del tempo, salvi, naturalmente, gli effetti dell'usucapione, che, in tema di violazione delle norme sulle distanze, può dar luogo all'acquisto del diritto (servitù prediale) a mantenere la costruzione a distanza inferiore a quella legale. (V 741/78, mass n 390077).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 832, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1061, Cod. Civ. art. 2046

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)