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Sez. 5, Sentenza n. 16245 del 31/07/2015 (Rv. 636094 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE | Fondazioni bancarie - Giudizio per il riconoscimento della riduzione dell'aliquota IRPEG ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Sentenza di non riconoscimento del beneficio per una diversa e successiva annualità - Efficacia di giudicato esterno - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-07-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/636094-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ENTI NON COMMERCIALI - IN GENERE

In tema di agevolazioni fiscali per le fondazioni bancarie, deve escludersi che la sentenza passata in giudicato di non riconoscimento del beneficio ex art. 10 bis della legge n. 1745 del 1962, e della riduzione dell'aliquota IRPEG ex art. 6 del d.P.R. n. 601 del 1973, in relazione ad un determinato periodo d'imposta, possa far stato nella controversia avente ad oggetto il riconoscimento dei medesimi benefici per una diversa (e precedente) annualità, poiché la concessione del beneficio dipende dalla concreta attività (di prevalente o esclusiva promozione sociale e culturale) svolta in ciascun periodo d'imposta rilevante e non discende da uno "status" personale o dall'astratta qualità dell'attività svolta dalla fondazione.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST., Legge 29/12/1962 num. 1745 art. 10 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)