Sez. 5, Sentenza n. 28042 del 30/12/2009 (Rv. 611413 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Presupposti - Identità del rapporto dedotto in giudizio - Necessità - Identità delle questioni di fatto e di diritto - Insufficienza - Fattispecie in tema di riduzione dell'aliquota IRPEG per le fondazioni bancarie.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
Affinché una lite possa dirsi coperta dall'efficacia di giudicato di una precedente sentenza resa tra le stesse parti è necessario che il giudizio introdotto per secondo investa il medesimo rapporto giuridico che ha già formato oggetto del primo; in difetto di tale presupposto, non rileva la circostanza che la seconda lite richieda accertamenti di fatto già compiuti nel corso della prima, in quanto l'efficacia oggettiva del giudicato non può mai investire singole questioni di fatto o di diritto. (In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che la sentenza passata in giudicato con la quale il giudice aveva riconosciuto ad una fondazione bancaria il diritto di beneficiare della riduzione al 50% dell'aliquota IRPEG, ex art. 6 d.P.R. n. 601 del 1973, per un determinato anno d'imposta, faccia stato nella controversia avente ad oggetto il riconoscimento del medesimo beneficio per un diverso anno d'imposta, essendo la concessione del beneficio in parola dipendente dalla concreta attività svolta in ciascun periodo e non discendendo da uno "status" personale o dall'astratta qualità dell'attività svolta dalla fondazione).
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 6 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)