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Sez. L, Sentenza n. 8338 del 08/04/2010 (Rv. 612838 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Percezione indebita di somma corrisposta a titolo di retribuzione - Azione di ripetizione della AUSL datrice di lavoro - Erogazione avvenuta "sine titulo" - Buona fede dell'"accipiens" - Incidenza sulla ripetibilità delle somme percepite - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2010-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612838-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

In materia di impiego pubblico privatizzato, nel caso di domanda di ripetizione dell'indebito proposta da una Amministrazione (nella specie, da una AUSL) nei confronti di un proprio dipendente in relazione alle somme corrisposte a titolo di retribuzione, qualora risulti accertato che l'erogazione è avvenuta "sine titulo", la ripetibilità delle somme non può essere esclusa ex art. 2033 cod. civ. per la buona fede dell'"accipiens", in quanto questa norma riguarda, sotto il profilo soggettivo, soltanto la restituzione dei frutti e degli interessi. (Fattispecie relativa all'indebita erogazione, a far data dall'assunzione, dell'indennità di qualificazione professionale nella misura intera, riconosciuta dall'art. 45 del c.c.n.l. di settore ai soli operatori tecnici coordinatori e non anche agli ordinari operatori tecnici, a cui compete in misura ridotta).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)