Sez. 3, Sentenza n. 595 del 21/02/1969 (Rv. 338806 - 01)
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - DIFFERENZA FRA AZIONE DI RISOLUZIONE PER VIZI DELLA COSA, AZIONE DI RISOLUZIONE PER MANCANZA DI QUALITA ED AZIONE DI RISOLUZIONE PER CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - VIZI REDIBITORI - MANCANZA DI QUALITA - NOZIONE.*
VENDITA - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - DIFFERENZA FRA AZIONE DI RISOLUZIONE PER VIZI DELLA COSA, AZIONE DI RISOLUZIONE PER MANCANZA DI QUALITA ED AZIONE DI RISOLUZIONE PER CONSEGNA DI ALIUD PRO ALIO - VIZI REDIBITORI - MANCANZA DI QUALITA - NOZIONE.*
In tema di compravendita i vizi redibitori sussistono quando la cosa risulti, a causa di essi, inidonea all'uso cui e destinata o diminuita in modo apprezzabile nel suo valore, mentre si ha Mancanza di qualita quando la cosa appartenga, per sua natura o per gli elementi che la caratterizzano, ad una specie o ad un tipo diverso da quello pattuito. (V. 500-68, mass. N.331559).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1497
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)