Sez. 5, Sentenza n. 16195 del 11/06/2024 (Rv. 671513-01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Atto impositivo sottoscritto in data anteriore al termine di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 vigente ratione temporis - Notifica in data successiva - Violazione del contraddittorio procedimentale - Illegittimità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE
In tema di accertamento, l'atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell'ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, vigente ratione temporis, ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo, atteso che la norma tende a garantire il contradditorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l'atto impositivo deve essere ancora emanato, integrando, viceversa, la notificazione una mera condizione di efficacia dell'atto amministrativo ormai perfetto.
Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)