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Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17202 del 12/07/2017 (Rv. 644932 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE | Atto impositivo sottoscritto in data anteriore al termine di cui all'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000 - Notifica in data successiva - Illegittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644932-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN GENERE

In tema di accertamento, l’atto impositivo sottoscritto dal funzionario dell’ufficio in data anteriore alla scadenza del termine di cui all’art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, ancorché notificato successivamente alla sua scadenza, è illegittimo, atteso che la norma tende a garantire il contradditorio procedimentale consentendo al contribuente di far valere le sue ragioni quando l'atto impositivo è ancora "in fieri", integrando, viceversa, la notificazione una mera condizione di efficacia dell’atto amministrativo ormai perfetto e, quindi, già emanato.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)