Sez. 1, Sentenza n. 10059 del 26/11/1994 (Rv. 488827 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE | Socio di società di capitali - Reddito complessivo - Determinazione - Proventi derivanti dalla partecipazione societaria - Computabilità - Condizioni.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA COMPLEMENTARE PROGRESSIVA SUL REDDITO COMPLESSIVO (COMPLEMENTARE) (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - VALUTAZIONE DEL REDDITO - REDDITO COMPLESSIVO - IN GENERE
Nella determinazione del reddito complessivo di un socio di società di capitali, al fine della imposta complementare, i proventi derivanti dalla partecipazione societaria sono computabili, ai sensi dell'art. 135, secondo comma, lett. b), del D.P.R. 29 gennaio 1958 n. 645, ove sia dimostrata l'effettiva percezione, da parte di quel socio, di dividendi od altre utilità attribuitegli dalla società, mediante le risultanze del bilancio o anche mediante elementi presuntivi, gravi, precisi e concordanti.
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 135 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)