Sez. 3, Sentenza n. 2284 del 05/07/1968 (Rv. 334574 - 01)
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - IN GENERE- SOCIETA PER AZIONI - DIRETTORE GENERALE - ORGANO RIENTRANTE NELLA STRUTTURA TIPICA DELLA SOCIETA - CONDIZIONI - POTERE DI RAPPRESENTANZA CON EFFETTI ESTERNI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - IN GENERE- SOCIETA PER AZIONI - DIRETTORE GENERALE - ORGANO RIENTRANTE NELLA STRUTTURA TIPICA DELLA SOCIETA - CONDIZIONI - POTERE DI RAPPRESENTANZA CON EFFETTI ESTERNI - SUSSISTENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Nelle societa per azioni, il direttore generale rientra tra gli organi facenti parte della struttura tipica della societa, purche la sua nomina sia stata prevista nell'atto costitutivo ovvero effettuata con deliberazione dell'assemblea, essendo tale derivazione primaria della sua investitura esplicitamente richiesta dall'art. 2396 cod.civ. il potere di rappresentare la societa con effetti vincolanti nei rapporti esterni puo ritenersi sussistere nel direttore generale nominato dall'assemblea, o per disposizione dell'atto costitutivo, solo in conseguenza di specifica attribuzione o se tale potere inerisca alla natura stessa dei compiti affidati mentre, in Mancanza dei suddetti requisiti, deve ritenersi che il potere rappresentativo faccia difetto potendo il direttore generale esplicare anche un'attivita meramente interna o esecutiva, per effetto della quale nessuna implicazione potrebbe desumersi circa eventuali poteri rappresentativi dell'ente sociale.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2396
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)