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Sez. 2, Sentenza n. 2667 del 14/12/1970 (Rv. 349097 - 01)

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - IN GENERE - SOCIETA PER AZIONI - DIRETTORE GENERALE - ORGANO SOCIALE - CONDIZIONI - POTERE DI RAPPRESENTANZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349097-01

SOCIETA - SOCIETA PERSONA GIURIDICA - IN GENERE - SOCIETA PER AZIONI - DIRETTORE GENERALE - ORGANO SOCIALE - CONDIZIONI - POTERE DI RAPPRESENTANZA - CONDIZIONI - LIMITI.*

Nelle societa per azioni, il direttore generale rientra tra gli organi facenti parte della struttura tipica della societa, purche la sua nomina sia stata prevista nell'atto costitutivo ovvero effettuata con deliberazione dell'assemblea, essendo tale derivazione primaria della sua investitura esplicitamente richiesta dall'art 2396 cod civ. il potere di rappresentare la societa con effetti vincolanti nei rapporti esterni puo ritenersi sussistere nel direttore generale nominato dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, solo in conseguenza di specifica attribuzione o se tale potere inerisca alla natura stessa dei compiti affidati mentre in Mancanza dei suddetti requisiti, deve ritenersi che il potere rappresentativo faccia difetto potendo il direttore generale esplicare anche una attivita meramente interna o esecutiva, per effetto della quale nessuna implicazione potrebbe desumersi circa eventuali potere rappresentativi dell'ente sociale. (nella specie, la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla SpA magazzini standa, in persona del direttore del personale, che non risultava munito del potere di rappresentanza legale della societa). (Conf 2284'68, mass n 334574).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2396

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)