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Sez. 1, Sentenza n. 3800 del 14/03/2003 (Rv. 561161 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA | Credito del socio receduto o escluso - Principio nominalistico - Applicabilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2003-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561161-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ SEMPLICE - SCIOGLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA

L'obbligazione nascente dal disposto di cui all'art. 2289 cod. civ. - dettato in tema di liquidazione della quota del socio uscente per recesso o esclusione, - avendo ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di denaro, ha natura di debito non già di valore, bensì di valuta, soggetto, pertanto, al principio nominalistico di cui all'art. 1227 cod. civ., potendo la svalutazione monetaria assumere rilievo solo in mancanza di tempestivo adempimento (da compiersi entro il termine di sei mesi previsto dall'ultimo comma dell'art. 2289 citato), con conseguente applicabilità dei principi sul risarcimento del danno da "mora debendi".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2289, Cod. Civ. art. 2304

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)