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Sez. 5, Sentenza n. 31657 del 13/02/2001 Ud. (dep. 24/08/2001) Rv. 220025 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Medico chirurgo - Condotta omissiva consistente nel mancato completamento del tragitto verso l'abitazione del latitante - Favoreggiamento personale - Configurabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-02-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220025-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE

Non integra il reato di favoreggiamento personale la condotta meramente omissiva del medico, il quale, pedinato dalle forze di polizia, pone in essere accorgimenti vari allo scopo di non completare il tragitto verso la abitazione del latitante ove era diretto, atteso che tali comportamenti non assumono rilievo sotto il profilo penale non incombendo sul medico l'obbligo giuridico di impedire che si crei un intralcio alle attività di polizia, dal quale solamente potrebbe derivare la configurabilità del reato mediante omissione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)