Sez. 6, Sentenza n. 2998 del 30/10/2001 Cc. (dep. 25/01/2002) Rv. 221161 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE | Medico chirurgo - Adozione di cautele utili ad impedire la propria localizzazione in occasione di cure prestate al latitante - Sussistenza del reato.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - FAVOREGGIAMENTO - PERSONALE
È responsabile di favoreggiamento personale il medico il quale, determinatosi a prestare assistenza sanitaria in favore di persona latitante, assuma a questo scopo cautele utili a preservare gli accorgimenti adottati dall'interessato per sottrarsi alle ricerche delle forze di polizia. (Fattispecie concernente la condotta di un medico il quale, per curare un noto e pericoloso latitante, si era appositamente portato nell'isolata località ove questi si nascondeva, disattivando il telefono cellulare in suo possesso allo scopo di evitare la propria localizzazione durante la trasferta).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 378 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)