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Sez. L, Sentenza n. 2129 del 21/05/1977 (Rv. 385858 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA PREVISTA DALL'ART 12 DELL'ACCORDO NAZIONALE 19 FEBBRAIO 1948 - DETERMINAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-05-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385858-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - INDENNITA DI BUONUSCITA PREVISTA DALL'ART 12 DELL'ACCORDO NAZIONALE 19 FEBBRAIO 1948 - DETERMINAZIONE - CRITERI.*

L'indennita di buonuscita prevista dall'art 12 dell'accordo nazionale 19 febbraio 1948 per il personale dipendente dalle aziende autoferrotranviarie e di navigazione interna, lacuale e lagunare, pur non potendo identificarsi, e neppure equipararsi, con l'indennita di anzianita prevista dall'art 2120 cod civ, deve essere calcolata tenendo conto, in forza del concetto onnicomprensivo della retribuzione, anche dei ratei della tredicesima e della quattordicesima mensilita, nonche di quelli della gratifica annua e del premio annuo, i quali costituiscono compensi a carattere fisso e continuativo. Ne a cio e di ostacolo il fatto che essi vengano corrisposti annualmente, poiche si tratta di una mera modalita di pagamento di emolumenti i quali maturano man mano che l'attivita lavorativa viene prestata e sono determinati, o determinabili, nel loro preciso ammontare, inserendosi, in ragione di un dodicesimo, nella retribuzione normale che il lavoratore percepisce mensilmente. (V 320/76, mass n 378999).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 1 CORTE COST., Contr. Coll. 19/02/1948 num. 12

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)