Sez. 1, Sentenza n. 2374 del 27/04/1998 Cc. (dep. 05/06/1998) Rv. 210717 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE | Provvedimento che abbia disposto "in executivis" la revoca di precedente condizionale per effetto di sentenza di patteggiamento - Mancata impugnazione sul punto della illegittimità di tale statuizione - Possibilità di disporre annullamento senza rinvio - Esclusione - Ragione.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - COGNIZIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
Non può disporsi, in sede di legittimità, l'annullamento senza rinvio della decisione di merito che, per effetto di una sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., abbia revocato "in executivis" precedenti sospensioni condizionali della pena, in assenza di una specifica impugnazione sul punto, non essendo configurabile in tal caso alcuna questione rilevabile di ufficio a norma dell'art. 609, comma secondo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 168 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 445 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 445 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 674 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 674 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)