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Sez. 1, Sentenza n. 6722 del 10/12/1988 (Rv. 460987 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - CONTUMACIA O RICONOSCIMENTO DELLA FONDATEZZA DELLA PRETESA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1988-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460987-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - CONTUMACIA O RICONOSCIMENTO DELLA FONDATEZZA DELLA PRETESA - IRRILEVANZA.*

Poiché, ai fini della distribuzione dell'Onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta così da renderne necessario l'accertamento giudiziale. (V 82/1983, mass n 424886; (V 3859/1978, mass n 393431).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)