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Sez. 3, Sentenza n. 82 del 06/01/1983 (Rv. 424886 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO E CITAZIONE PER CONVALIDA - PER MOROSITÀ - SPESE GIUDIZIALI - RICONOSCIMENTO PARZIALE DELLA MOROSITÀ - CORRESPONSIONE DI QUANTO DOVUTO DAL CONDUTTORE E RILASCIO DELL'IMMOBILE NELLE MORE DEL SUSSEGUENTE GIUDIZIO DI MERITO - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESATTEZZA DELLA SOMMA VERSATA DAL CONDUTTORE E CONSEGUENTE SENTENZA DI DICHIARAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SPESE GIUDIZIALI - DICHIARAZIONE DI SOCCOMBENZA DEL LOCATORE NEL SECONDO GIUDIZIO - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DI SOCCOMBENZA DEL CONDUTTORE.*
Stato
decisa il 1983-01-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424886-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - PER CONVALIDA DI SFRATTO PER FINITA LOCAZIONE - INTIMAZIONE DI LICENZA O DI SFRATTO E CITAZIONE PER CONVALIDA - PER MOROSITÀ - SPESE GIUDIZIALI - RICONOSCIMENTO PARZIALE DELLA MOROSITÀ - CORRESPONSIONE DI QUANTO DOVUTO DAL CONDUTTORE E RILASCIO DELL'IMMOBILE NELLE MORE DEL SUSSEGUENTE GIUDIZIO DI MERITO - RICONOSCIMENTO DA PARTE DEL GIUDICE DELL'ESATTEZZA DELLA SOMMA VERSATA DAL CONDUTTORE E CONSEGUENTE SENTENZA DI DICHIARAZIONE DELLA CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - SPESE GIUDIZIALI - DICHIARAZIONE DI SOCCOMBENZA DEL LOCATORE NEL SECONDO GIUDIZIO - ESCLUSIONE - DICHIARAZIONE DI SOCCOMBENZA DEL CONDUTTORE.*

Nel procedimento di convalida di sfratto per morosità, qualora il conduttore - riconoscendo parzialmente la morosità - provveda a corrispondere quanto da lui reputato dovuto e, nelle more del susseguente giudizio di merito, a rilasciare l'immobile, ove resti accertato, in esito al giudizio stesso, che non era dovuta altra somma oltre quella versata, non è consentito al giudice - il quale dichiari con la sentenza la cessazione della materia del contendere - frazionare l'unico giudizio in due distinti procedimenti e ravvisare, nel secondo, la soccombenza del locatore, dovendo, invece, considerare che la pretesa era stata, ancorché parzialmente, riconosciuta dal convenuto il quale, pertanto, avendo dato, con il proprio comportamento, causa alla intrapresa Azione, dimostratasi parzialmente fondata, deve essere considerato, ai fini delle regolamentazioni delle spese processuali, soccombente. (V 1367/72, mass n 357935; (V 1134/62, mass n 251871, sulla prima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 658 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)