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Sez. U, Sentenza n. 1323 del 16/03/1978 (Rv. 390685 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - SUCCESSIONE EREDITARIA - DI UN CITTADINO ITALIANO E APERTASI IN ITALIA - DOMANDA DI DIVISIONE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI E PER BENI SITI ALL'ESTERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
Stato
decisa il 1978-03-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/390685-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - SUCCESSIONE EREDITARIA - DI UN CITTADINO ITALIANO E APERTASI IN ITALIA - DOMANDA DI DIVISIONE NEI CONFRONTI DI CITTADINI STRANIERI E PER BENI SITI ALL'ESTERO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*

Per la Determinazione della nozione di domande relative ad una successione ereditaria agli effetti dell'art 4, n 2, cod proc civ, deve farsi riferimento alle cause ereditarie elencate nell'art 22 cod proc civ non solo per l'espresso suo riferimento alle successioni aperte fuori dello stato ma soprattutto in base al criterio fondamentale della lex fori, e, quindi, tra le cause riguardanti una successione ereditaria vanno comprese quelle relative a una divisione ereditaria, anche se aventi ad oggetto lo scioglimento solo parziale della comunione ereditaria ovvero il completamento di precedenti divisioni parziali, comunque rientranti nel novero delle cause tra coeredi espressamente previste dall'art 22. Pertanto la domanda di scioglimento della comunione ereditaria parziale relativa alla successione di un cittadino italiano, apertasi nel territorio della Repubblica, puo essere proposta davanti al giudice italiano anche nei confronti di cittadini stranieri e per beni siti all'estero.*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 23, Preleggi art. 27, Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)