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Sez. U, Sentenza n. 3464 del 08/06/1985 (Rv. 441110 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - PROVVEDIMENTI CAUTELARI - SUCCESSIONE EREDITARIA - SEQUESTRO CONSERVATIVO E GIUDIZIARIO - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE ITALIANO ALLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE - CONDIZIONI - SEQUESTRO RICHIESTO A TUTELA DI DIRITTI PATRIMONIALI IN PREVISIONE D'UNA CAUSA DI PETIZIONE E DIVISIONE DI EREDITÀ IN RIFERIMENTO ALLA SUCCESSIONE DI UN CITTADINO ITALIANO E NEI CONFRONTI DI EREDI CITTADINI ITALIANI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA - QUESTIONI DI ESEGUIBILITÀ DEL PROVVEDIMENTO NELLO STATO ESTERO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-06-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441110-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - PROVVEDIMENTI CAUTELARI - SUCCESSIONE EREDITARIA - SEQUESTRO CONSERVATIVO E GIUDIZIARIO - COMPETENZA GIURISDIZIONALE DEL GIUDICE ITALIANO ALLA RELATIVA AUTORIZZAZIONE - CONDIZIONI - SEQUESTRO RICHIESTO A TUTELA DI DIRITTI PATRIMONIALI IN PREVISIONE D'UNA CAUSA DI PETIZIONE E DIVISIONE DI EREDITÀ IN RIFERIMENTO ALLA SUCCESSIONE DI UN CITTADINO ITALIANO E NEI CONFRONTI DI EREDI CITTADINI ITALIANI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA - QUESTIONI DI ESEGUIBILITÀ DEL PROVVEDIMENTO NELLO STATO ESTERO - IRRILEVANZA.*

La Competenza giurisdizionale del giudice italiano ad autorizzare il sequestro conservativo o giudiziario sussiste, in applicazione dei due criteri di collegamento alternativamente fissati dall'art. 4 n. 3 seconda parte cod. proc. civ., non solo quando il sequestro medesimo abbia ad oggetto beni situati in Italia, ma anche quando, pur riferendosi a beni ubicati all'estero, sia relativo a rapporto del quale il giudice stesso può conoscere, indipendentemente dal fatto che ne sia già stato, ovvero debba ancora esserne investito. Pertanto, qualora il sequestro venga richiesto a tutela di diritti patrimoniali in previsione di una causa di petizione e divisione di eredità, da instaurarsi in riferimento alla successione di un cittadino italiano e nei confronti di eredi cittadini italiani, la giurisdizione del predetto giudice, in quanto deve essere affermata su tale causa di merito (e sulle eventuali domande connesse, quale, nella specie, quella di accertamento della interposizione di soggetti stranieri nell'intestazione di beni ereditari), va riconosciuta anche sulla misura cautelare riguardante beni ubicati all'estero. Questo principio non può essere escluso in relazione a questioni attinenti alla eseguibilità o meno del richiesto sequestro nello stato estero, sia alla stregua delle norme interne del medesimo in tema di delibazione di provvedimenti giurisdizionali del giudice straniero, sia alla stregua delle convenzioni internazionali che regolano il riconoscimento o l'esecuzione dei provvedimenti stessi (ivi inclusa la convenzione italo-svizzera del 3 gennaio 1933, resa esecutiva con legge 15 giugno 1933 n. 743, la quale non introduce deroghe ai criteri di collegamento di cui al citato art. 4 n. 3 cod. proc. civ.), trattandosi di problemi influenti al diverso fine della sussistenza o meno dell'interesse dell'istante alla misura cautelare, cioè attinenti ad una questione preliminare di merito che non interferisce sul pregiudiziale riscontro della Competenza giurisdizionale. (V 3666/79, mass n 400084; (V 1323/78, mass n 390685).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4 com. 3, Cod. Proc. Civ. art. 22 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 670, Cod. Proc. Civ. art. 671, Cod. Proc. Civ. art. 672, Cod. Proc. Civ. art. 673, Tratt. Internaz. 03/01/1933 num. 9, Tratt. Internaz. 03/01/1933 num. 10, Legge 15/06/1933 num. 743

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)