Sez. 3, Ordinanza n. 30160 del 15/11/2025 (Rv. 676842-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO | Rinuncia agli atti del giudizio precedente alla costituzione della controparte - Condanna del rinunciante alle spese - Esclusione - Costituzione della controparte al solo fine del rimborso delle spese processuali - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO
Nel caso di rinuncia agli atti del giudizio anteriore alla costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell'estinzione non deve statuire sulle spese processuali, le quali, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa di quest'ultima all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario che l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, suscettibile di fargli ottenere dalla decisione sul merito un'utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione. (Principio affermato in una fattispecie nella quale le parti appellate si erano costituite dopo la ricezione della notifica della rinunzia agli atti del giudizio, senza avanzare alcuna richiesta di decisione nel merito e senza allegare le ragioni per le quali l'accoglimento del gravame gli avrebbe apportato utilità maggiori rispetto all'estinzione del processo).
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)