Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23620 del 09/10/2017 (Rv. 646792 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO | Rinuncia agli atti del giudizio precedente alla costituzione della controparte - Condanna del rinunciante alle spese - Esclusione - Costituzione della controparte al solo fine del rimborso delle spese processuali - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - ESTINZIONE DEL PROCESSO - PER RINUNCIA AGLI ATTI DEL GIUDIZIO
Nell’ipotesi di rinuncia agli atti del giudizio effettuata prima della costituzione della controparte, il provvedimento dichiarativo dell’estinzione non deve statuire sulle spese processuali, che, ai sensi dell'art. 306, comma 4, c.p.c., vanno poste a carico del rinunciante solo ove la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, senza che, peraltro, assuma rilevanza la costituzione in causa all'esclusivo fine di ottenere il rimborso delle spese, in quanto è necessario l'opponente alla rinuncia vanti un interesse giuridicamente rilevante, ossia che possa ottenere dalla decisione sul merito un’utilità maggiore rispetto a quella derivante dall'estinzione. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione sulle spese resa in un procedimento di appello, agli atti del quale l'appellante aveva rinunciato prima della costituzione in giudizio delle altre parti, senza una valutazione, da parte del giudice, su un interesse delle stesse alla prosecuzione del giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)