Sez. 5, Sentenza n. 16079 del 22/12/2000 (Rv. 542850 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE | Commissione regionale - Sentenza - Ricorso per cassazione - Notificazione - Presso l'ufficio del registro procedente all'accertamento in rettifica - Inesistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE
Il ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza della commissione tributaria regionale e notificato presso l'ufficio del registro che abbia proceduto all'accertamento in rettifica è inammissibile per inesistenza (e non semplice nullità) della notificazione stessa.
Riferimenti normativi: Legge 31/12/1992 num. 546 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)