Sez. 1, Sentenza n. 9846 del 03/10/1998 (Rv. 519407 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE | Sentenza della Commissione Tributaria Regionale - Notifica presso l'Ufficio di emanazione dell'atto impugnato - Necessità - Ricorso per cassazione - Notifica oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza della Commissione Tributaria Regionale presso detto Ufficio - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - COMMISSIONI TRIBUTARIE - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione notificato oltre il sessantesimo giorno dalla notifica della sentenza della Commissione Tributaria Regionale all'Ufficio dell'Amministrazione finanziaria, che ha emesso l'atto impugnato, è inammissibile, atteso che, al fine di far decorrere il termine breve di impugnazione contemplato dall'art. 51 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la sentenza della Commissione Tributaria Regionale deve essere notificata all'Ufficio del Ministero delle Finanze che ha emanato l'atto impugnato o non ha emanato l'atto richiesto e non presso l'Avvocatura dello Stato, secondo quanto previsto dal comma secondo dell'art. 11 del R.D. n. 1611/33, a meno che quest'ultima non abbia assistito in giudizio l'Amministrazione finanziaria.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)