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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22708 del 08/11/2016 (Rv. 641628 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Domanda di equa riparazione - Competenza territoriale - Determinazione ex artt. 3 della l. n. 89 del 2001 (nel testo vigente "ratione temporis") e 11 c.p.p. - Qualifica di magistrato della parte ricorrente - Incidenza sulla individuazione del giudice competente - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2016-11-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/641628-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

La competenza territoriale a decidere sulla domanda di equa riparazione spetta al giudice individuato sulla base degli artt. 11 c.p.p. e 3, comma 1, della l. n. 89 del 2001 (nel testo vigente "ratione temporis"), e tale criterio trova applicazione anche laddove la parte ricorrente sia un magistrato esercente la funzione nel medesimo distretto di corte di appello cui appartiene il giudice in tal guisa individuato, non determinandosi, in virtù di detta circostanza, alcuno spostamento di competenza, atteso che l'art. 30 bis c.p.c. va inteso in senso restrittivo (Corte cost. n. 147 del 2004) e che non si versa al cospetto di un'azione civile concernente le restituzioni e il risarcimento del danno da reato di cui sia stato parte un magistrato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 11 CORTE COST., Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)