diritto.io

Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 9721 del 05/04/2019 (Rv. 653508 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Domanda di equa riparazione - Competenza territoriale dopo il 1° gennaio 2016 - Distretto della corte d’appello in cui ha sede il giudice innanzi al quale è stato trattato il giudizio presupposto ed è stata emanata la decisione.
Stato
decisa il 2019-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653508-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE

Ai fini dell'individuazione del giudice competente sulla domanda di equa riparazione, ex art. 3 della l. n. 89 del 2001, come modificato dall'art. 1, comma 777, della l. n. 208 del 2015, deve aversi riguardo al distretto della corte d'appello in cui ha sede il giudice avanti al quale si è svolto il giudizio presupposto e che lo ha definito nel merito, anche, eventualmente, a seguito di riassunzione per intervenuta dichiarazione di incompetenza del giudice originariamente adito, e non, come in precedenza, il giudice dinanzi al quale il giudizio è stato introdotto.

Riferimenti normativi: Legge 28/12/2005 num. 208 art. 3 com. 777 lett. G, Legge 24/03/2001 num. 89 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)