Sez. 5, Sentenza n. 8851 del 04/05/2016 (Rv. 639866 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Spese di ospitalità per i giornalisti e le personalità chiamate a presenziare ad iniziative fieristiche - Deducibilità - Spese di pubblicità - Configurabilità - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI
In materia di IVA, sono deducibili come spese di pubblicità le spese di ospitalità per la stampa specializzata e le personalità invitate ad eventi fieristici organizzati dal contribuente perché tendenti, prevalentemente, anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi dell'attività imprenditoriale svolta, con conseguente diretta aspettativa di un ritorno commerciale.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)