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Sez. 5, Sentenza n. 8844 del 16/04/2014 (Rv. 630298 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Irpeg ed Ilor - Società farmaceutica - Deducibilità costi - Spese sostenute per organizzazione di meetings informativi di prodotti farmaceutici - Qualificazione come spese di rappresentanza - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/630298-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

In tema di IRPEG ed ILOR, le spese sostenute da una società produttrice di medicinali per l'organizzazione di meetings informativi di prodotti farmaceutici possono essere qualificate come spese di rappresentanza, onde invocarne la deducibilità, qualora l'attività suddetta risponda, quanto alla finalità, ad esigenze di carattere professionale e di rilevante interesse scientifico e, circa i modi, a criteri di ragionevolezza e di subalternità rispetto agli scopi scientifici, con esclusione di fini pubblicitari.

Riferimenti normativi: Legge 11/03/1988 num. 67 art. 19 com. 14 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 542 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)