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Sez. 2, Sentenza n. 2702 del 19/04/1983 (Rv. 427602 - 01)

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE - FONDAZIONI E PLINTI DI SOSTEGNO DI UN EDIFICIO SCONFINANTE NEL FONDO ALTRUI - INDAGINE SULLA POSSIBILITÀ DEL PROPRIETARIO DI PRETENDERE LA RIMOZIONE - DISCIPLINA EX ART. 938 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/427602-01

PROPRIETÀ - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - BUONA FEDE DELL'OCCUPANTE - FONDAZIONI E PLINTI DI SOSTEGNO DI UN EDIFICIO SCONFINANTE NEL FONDO ALTRUI - INDAGINE SULLA POSSIBILITÀ DEL PROPRIETARIO DI PRETENDERE LA RIMOZIONE - DISCIPLINA EX ART. 938 COD. CIV. - APPLICABILITÀ.*

Qualora le fondazioni ed i plinti di sostegno di un edificio sconfinino nel fondo altrui, l'indagine sulla possibilità o meno del proprietario di questo fondo di pretenderne la rimozione va effettuata alla stregua della disciplina dell'art. 938 cod. civ., in tema di occupazione di porzione del fondo attiguo, e non di quella dettata dall'art. 936 - non trattandosi di opera autonoma, suscettibile di separata utilizzazione, ed idonea ad apportare un effettivo incremento di valore al suolo cui accede - avuto riguardo - anche ai fini della buona fede del costruttore e della possibile attribuzione a lui del suolo occupato - alla sussistenza o meno di una convenzione legittimante quella costruzione, soggetta alla Forma scritta in considerazione del suo contenuto reale. (V 3099/74, mass n 371573).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 938, Cod. Civ. art. 1350

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)