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Sez. 2, Sentenza n. 3099 del 24/10/1974 (Rv. 371573 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - RIMOZIONE DELLE OPERE (JUS TOLLENDI) - DIVIETO - LIMITI - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - CON PARTE DELL'OPERA - CONSEGUENZE ULTERIORI - ATTRIBUZIONE DEL TERRENO AL COSTRUTTORE - POSSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/371573-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - ACQUISTO - A TITOLO ORIGINARIO - ACCESSIONE - OPERE DEL TERZO CON MATERIALI PROPRI - RIMOZIONE DELLE OPERE (JUS TOLLENDI) - DIVIETO - LIMITI - OCCUPAZIONE DI PORZIONE DI FONDO ATTIGUO - CON PARTE DELL'OPERA - CONSEGUENZE ULTERIORI - ATTRIBUZIONE DEL TERRENO AL COSTRUTTORE - POSSIBILITA.*

La disposizione contenuta nell'art 936 cod civ, stabilendo che il proprietario del terreno non puo obbligare il terzo a rimuovere la costruzione ivi eseguita da quest'ultimo con materiali propri, in buona fede ovvero a scienza e senza opposizione del detto proprietario, si riferisce all'ipotesi di costruzioni fatte interamente sul fondo altrui, e pertanto autonomamente utilizzabili da parte del detto proprietario. Invece, qualora nella costruzione di un edificio si occupi solo con una parte di esso l'altrui fondo contiguo, essendo esclusa per definizione l'utilizzabilita autonoma della parte di edificio che insiste sull'altrui suolo da parte del proprietario di questo, a detto proprietario non e precluso di chiederne la rimozione, salvo, ovviamente, il concorso degli estremi che giustificano l'attribuzione al costruttore della proprieta del terreno da lui occupato a titolo di 'accessione invertità. (Conf 327'71, mass n 349837).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 936, Cod. Civ. art. 938

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)