Sez. 3, Sentenza n. 135 del 14/01/1989 (Rv. 461371 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA: LEGGE 24 DICEMBRE 1969 N.990 E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE D.P. 24 NOVEMBRE 1970 N.973) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO CONTRO L'IMPRESA ASSICURATRICE - SOPRAVVENUTA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI QUEST'ULTIMA CON TRASFERIMENTO DEL SUO PORTAFOGLIO AD ALTRA IMPRESA EX ART. 1 DEL D.L. N. 576 DEL 1978 - INTERVENTO E CHIAMATA IN CAUSA DI DETTA IMPRESA CESSIONARIA IN NOME DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - AMMISSIBILITÀ - PREVIA RICHIESTA DI RISARCIMENTO E DECORSO DEL TERMINE DI SEI MESI DALL'INVIO DELLA RELATIVA ISTANZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA: LEGGE 24 DICEMBRE 1969 N.990 E REGOLAMENTO DI ESECUZIONE D.P. 24 NOVEMBRE 1970 N.973) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - GIUDIZIO PROMOSSO DAL DANNEGGIATO CONTRO L'IMPRESA ASSICURATRICE - SOPRAVVENUTA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI QUEST'ULTIMA CON TRASFERIMENTO DEL SUO PORTAFOGLIO AD ALTRA IMPRESA EX ART. 1 DEL D.L. N. 576 DEL 1978 - INTERVENTO E CHIAMATA IN CAUSA DI DETTA IMPRESA CESSIONARIA IN NOME DEL FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - AMMISSIBILITÀ - PREVIA RICHIESTA DI RISARCIMENTO E DECORSO DEL TERMINE DI SEI MESI DALL'INVIO DELLA RELATIVA ISTANZA - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o dei natanti, qualora, in pendenza del giudizio promosso dal danneggiato contro l'impresa assicuratrice, venga disposta la liquidazione coatta amministrativa di quest'ultima ed il trasferimento d'ufficio del suo portafoglio ad altra impresa, secondo la previsione dell'art. 1 del d.l. 26 settembre 1978 n. 576 (convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978 n. 738), nel giudizio stesso, che resta proseguibile, deve ritenersi ammissibile, pure in grado d'appello, non solo l'intervento, ma anche la chiamata in causa di detta impresa cessionaria, in nome dell'istituto nazionale delle assicurazioni (gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada), atteso che, in tale situazione, analoga a quella contemplata dall'art. 25 della legge 24 dicembre 1969 n. 990 con riguardo all'impresa designata a norma del precedente art. 20, si verifica una successione a titolo particolare nel diritto controverso (art. 111 cod. proc. civ.), per effetto della quale il fondo di garanzia assume la qualità di parte in senso sostanziale rispetto alla pretesa fatta valere in causa, e sta in giudizio per il tramite dell'impresa cessionaria. (V 363/82, mass n 418400; (Conf 4708/87; (Conf 113/86, mass n 443763; (Conf 2677/83, mass n 427568).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 20, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 25 CORTE COST., Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 1, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 4, Decreto Legge 26/09/1978 num. 576 art. 8, Legge 24/11/1978 num. 738 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)