Sez. 3, Sentenza n. 2948 del 05/08/1969 (Rv. 342813 - 01)
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA PER TERRITORIO - INDEROGABILITA - CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - COMPETENZA PER TERRITORIO - INDEROGABILITA - CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE.*
In tema di controversie per la Determinazione dell'equo canone di affitto di un fondo rustico, la Competenza territoriale dell'apposita Sezione specializzata agraria del tribunale deve essere stabilita in relazione al luogo dove e posto il fondo rustico oggetto del contratto di affitto. Tale Competenza ha carattere inderogabile, come si desume implicitamente dalla ratio della legge n 567 del 1962, la quale prevede a) la formulazione della tabella dei canoni, indicante le misure massime e quelle minime, sulla base delle caratteristiche dei fondi, ad opera della commissione tecnica provinciale b) la Determinazione concreta dell'equo canone, in caso di controversia, ad opera della Sezione specializzata agraria, entro il limite minimo e massimo delle tabelle provinciali, Determinazione che presuppone logicamente la conoscenza e la valutazione del luogo ove trovasi il fondo C) il concorso di due esperti, integranti il collegio giudicante, chiamati a dare un contributo diretto di conoscenza specifica, implicante la loro residenza nella stessa circoscrizione in cui si svolge il giudizio e la conoscenza delle caratteristiche proprie della zona in cui e compreso il fondo per cui e sorta la controversia. (V 205, 69, massima n 338136).*
Riferimenti normativi: Legge 12/06/1962 num. 567 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)