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Sez. 3, Sentenza n. 205 del 23/01/1969 (Rv. 338136 - 01)

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - INDEROGABILITA - 'RATIONE LOCÌ - CASSAZIONE CON RINVIO - RINVIO DELLA CAUSA ALLA STESSA SEZIONE CHE HA EMESSO LA SENTENZA CASSATA.*
Stato
decisa il 1969-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338136-01

CONTRATTI AGRARI - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - INDEROGABILITA - 'RATIONE LOCÌ - CASSAZIONE CON RINVIO - RINVIO DELLA CAUSA ALLA STESSA SEZIONE CHE HA EMESSO LA SENTENZA CASSATA.*

La Competenza delle Sezioni specializzate agrarie e inderogabile non soltanto ratione materiae ma anche ratione loci e prevale anche sul principio contenuto nel primo comma dell'art 383 cod proc civ. pertanto, nell'ipotesi di Cassazione con rinvio la causa, spettante alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie, deve essere rinviata alla stessa Sezione che ha pronunciato la sentenza cassata. (V 2306-66, massima n 324495).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Legge 02/03/1963 num. 320 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)