Sez. 1, Sentenza n. 19325 del 21/08/2013 (Rv. 627793 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Conto corrente bancario - Apertura di credito regolata in conto garantita da pegno - Collegato conto anticipi fatture - Scioglimento del conto corrente per fallimento del correntista - Esposizioni del conto anticipi addebitate sul conto ordinario dopo la sentenza dichiarativa di fallimento - Estensione della prelazione pignoratizia - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE
Il fallimento del correntista, determinando "ipso iure" lo scioglimento del contratto di conto corrente bancario e la cristallizzazione, alla corrispondente data, dei rapporti di debito/credito tra le parti, impedisce l'estensione della prelazione pignoratizia da lui concessa alla banca per un'apertura di credito regolata sul medesimo conto anche al credito per le esposizioni del collegato conto anticipi affluite sul primo dopo la sentenza dichiarativa di fallimento, inefficace rivelandosi, rispetto ai creditori, ogni addebito (o accredito) ivi eseguito successivamente ad essa, indipendentemente dalla sua lesività per la massa; nè rileva, in contrario, che gli addebiti per l'utilizzazione (nei limiti sanciti dalla descritta garanzia) dell'apertura di credito siano già stati effettuati, prima della suddetta pronuncia, con l'iscrizione della somma nel conto anticipi, poiché la natura di mera evidenza contabile provvisoria di quest'ultima esclude qualsivoglia assimilazione tra addebiti del conto anticipi e del conto ordinario, il secondo costituendo un atto ulteriore produttivo di effetti ben diversi da quelli nascenti dal primo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1842, Cod. Civ. art. 1852, Legge Falliment. art. 42 CORTE COST., Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Legge Falliment. art. 78
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)