Sez. 1, Sentenza n. 4820 del 28/02/2011 (Rv. 617274 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE | Pagamenti di debiti del fallito - Inefficacia ex art. 44 legge fall. - Decorrenza - Dal depauperamento del patrimonio del fallito - Fondamento - Conseguenze - Pagamento di assegno bancario - Decorrenza - Data di addebito in conto.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER IL FALLITO - ATTI SUCCESSIVI ALLA DICHIARAZIONE - IN GENERE
In tema di fallimento, ai sensi dell'art. 44 legge fall. sono inefficaci i pagamenti di debiti del fallito, da questi eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento; a tal fine occorre aver riguardo non al momento in cui la somma pagata entra nella disponibilità del creditore, ma a quello in cui viene posto in essere dal debitore l'atto satisfattivo, che pregiudica l'integrità della garanzia patrimoniale ex art. 2740 cod. civ. ed altera la "par condicio creditorium"; pertanto, nel caso in cui il pagamento venga eseguito mediante assegno bancario occorre avere riguardo alla data di addebito del relativo importo sul conto corrente del debitore.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 44 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)