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Sez. U, Sentenza n. 4365 del 27/07/1985 (Rv. 441830 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - DOMANDA PROPOSTA DALL'ASSICURATO NEI CONFRONTI DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DELLE OSTETRICHE (ENPAO) - RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO E CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI VECCHIAIA - QUESTIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DELL'A.G.O. - POSSIBILITÀ DI ESPERIMENTO DI RICORSI IN SEDE AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1985-07-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441830-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE - DOMANDA PROPOSTA DALL'ASSICURATO NEI CONFRONTI DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DELLE OSTETRICHE (ENPAO) - RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO E CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI VECCHIAIA - QUESTIONI DI DIRITTO SOGGETTIVO - DEVOLUZIONE ALLA COGNIZIONE DELL'A.G.O. - POSSIBILITÀ DI ESPERIMENTO DI RICORSI IN SEDE AMMINISTRATIVA - IRRILEVANZA.*

La domanda proposta dall'assicurata nei confronti dell'ente nazionale di previdenza ed assistenza delle ostetriche, per il riconoscimento e la corresponsione del trattamento pensionistico di vecchiaia, investe posizioni di diritto soggettivo, nell'ambito di un rapporto previdenziale obbligatorio, direttamente regolate dalla legge e sottratte ad ogni discrezionalità dell'ente, ed è devoluta, pertanto, alla giurisdizione del giudice ordinario, cui spetta anche il potere di emettere una pronuncia di condanna al pagamento di quanto dovuto. Tale principio non resta escluso dall'eventuale esperibilità da parte di detta assicurata di ricorsi in Sede amministrativa avverso le decisioni sfavorevoli dell'ente, trattandosi di circostanza rilevante solo al diverso fine della procedibilità della domanda (artt. 443 cod. proc. civ. e 148 disp. Att. Cod. proc. civ.), né dal fatto che il comitato direttivo dell'ente abbia deliberato di rinviare le erogazioni pensionistiche in relazione alle proprie difficoltà finanziarie, stante l'inidoneità di un siffatto provvedimento ad incidere sulle indicate posizioni di diritto soggettivo, e la sua conseguente disapplicabilità da parte del giudice ordinario. (V 4038/82, mass n 421988).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 02/04/1980 num. 127 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)