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Sez. L, Sentenza n. 4472 del 21/03/2012 (Rv. 621640 - 01)

SICILIA - DEMANIO E PATRIMONIO - BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI - MINIERE, CAVE E TORBIERE | Ente minerario siciliano - Giudizi relativi alla corresponsione del trattamento indennitario al personale in prepensionamento - Impugnazione - Legittimazione dell'Ente dopo la messa in liquidazione e il trasferimento all'assessorato regionale delle obbligazioni relative al suddetto trattamento - Persistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2012-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621640-01

SICILIA - DEMANIO E PATRIMONIO - BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI - MINIERE, CAVE E TORBIERE

Nei giudizi relativi al trattamento indennitario del personale in prepensionamento dell'Ente minerario siciliano, persiste la legittimazione di quest'ultimo a proporre impugnazione, anche dopo la soppressione e messa in liquidazione dell'ente e il trasferimento, all'assessorato regionale, delle obbligazioni relative al suddetto trattamento, ai sensi degli articoli 1 e 7 della legge reg. siciliana n. 5 del 1999. Infatti, la messa in liquidazione non determina "ipso facto" l'estinzione dell'ente, che si verifica solo al momento della effettiva cessazione di ogni rapporto attivo e passivo, con la conseguenza che anche dopo tale trasferimento, da qualificare come successione a titolo particolare nel diritto controverso, l'ente in liquidazione conserva la facoltà di proporre l'impugnazione, ai sensi dell'art. 111, primo comma, cod. proc. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 111, Legge Reg. Sicilia 20/01/1999 num. 5 art. 1, Legge Reg. Sicilia 20/01/1999 num. 5 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)