Sez. 1, Sentenza n. 1898 del 29/01/2014 (Rv. 629455 - 01)
SICILIA - DEMANIO E PATRIMONIO - BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI - MINIERE, CAVE E TORBIERE | Ente minerario siciliano - Fondi erogati dalla Regione a mezzo di tale ente - Natura di mutuo - Conseguenze - Soggezione a postergazione in caso di liquidazione di società beneficiata - Esclusione.
SICILIA - DEMANIO E PATRIMONIO - BENI PATRIMONIALI INDISPONIBILI - MINIERE, CAVE E TORBIERE
In tema di utilizzazione dei fondi erogati dalla regione Sicilia attraverso l'Ente minerario siciliano alla SITAS s.p.a., a norma della legislazione regionale (art. 5, legge reg. Sicilia 4 giugno 1980, n. 54; art. 1, legge reg. Sicilia 5 agosto 1982, n. 104; art. 5, legge reg. Sicilia 15 maggio 1991, n. 23), i finanziamenti diretti a promuovere iniziative per l'utilizzazione industriale delle acque termali del bacino di Sciacca, e successivamente diretti alla salvaguardia e allo sviluppo delle iniziative termali ed alberghiere, eseguiti a favore della SITAS s.p.a. in epoca anteriore alla riforma del diritto societario attuata con d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, avevano natura di mutuo o di credito oneroso, e non di finanziamento in conto capitale, e non erano pertanto soggetti a postergazione in sede di liquidazione della società .
Riferimenti normativi: Legge Reg. Sicilia 04/06/1980 num. 54 art. 5, Legge Reg. Sicilia 05/08/1982 num. 104 art. 1, Legge Reg. Sicilia 15/05/1991 num. 23 art. 5, Decreto Legisl. 17/01/2003 num. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)