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Sez. L, Sentenza n. 3650 del 28/06/1979 (Rv. 400071 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONE - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DEL CONSULENTE D'UFFICIO - FACOLTATIVITA.*
Stato
decisa il 1979-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/400071-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONE - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DEL CONSULENTE D'UFFICIO - FACOLTATIVITA.*

Dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, la nomina di un consulente tecnico in grado di appello e sempre facoltativa, anche se il gravame investe una decisione fondata su accertamenti tecnici, tanto nei procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro, ai sensi dell'art 441 cod proc civ, quanto nei procedimenti relativi a controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria. (Conf 3223/78, mass n 392671).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)