diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3223 del 28/06/1978 (Rv. 392671 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO - FACOLTATIVITA - MOTIVAZIONE DELLA MANCATA NOMINA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1978-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392671-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - CONSULENZA TECNICA - NOMINA DEL CONSULENTE TECNICO - FACOLTATIVITA - MOTIVAZIONE DELLA MANCATA NOMINA - OBBLIGATORIETA - ESCLUSIONE.*

Dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533 la nomina del consulente tecnico, in grado di appello, e sempre facoltativa, anche se il gravame investe una decisione fondata su accertamenti tecnici, tanto nei procedimenti relativi a controversie individuali di lavoro, quanto nei procedimenti relativi a controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatorie. Pertanto, il giudice di appello, trattandosi di Esercizio di una facolta discrezionale, non e tenuto a specificare le ragioni per le quali non ha ritenuto di avvalersi della predetta facolta. (Conf 2488/77, mass n 386201; (Conf 483/76, mass n 379141).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 441, Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 445, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)