Sez. 1, Sentenza n. 1894 del 15/11/1983 Ud. (dep. 02/03/1984) Rv. 162916 - 01
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - CARATTERISTICHE - VINCOLO PERMANENTE DI COLLEGAMENTO TRA I COMPONENTI LA BANDA - NECESSITÀ - STRUTTURA DI TIPO MILITARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - CARATTERISTICHE - VINCOLO PERMANENTE DI COLLEGAMENTO TRA I COMPONENTI LA BANDA - NECESSITÀ - STRUTTURA DI TIPO MILITARE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Per la sussistenza della banda armata è sufficiente una pluralità di persone organizzate in modo idoneo per azioni finalizzate alla commissione d'uno o più delitti contro la personalità dello stato, preveduti dai capi primo e secondo del titolo primo del libro secondo del codice penale, non occorrendo affatto una struttura militare, posto che la legge sottolinea solo la esigenza d'un vincolo di permanente collegamento tra i componenti la banda. (nella specie, sulla base dell'enunciato principio, si è chiarito che la banda armata non costituisce un'associazione, ma una organizzazione avente ad oggetto la commissione degli indicati delitti, tra i quali - si è detto - è compreso l'associazione sovversiva ex art. 270 cod. pen.).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 270 CORTE COST., Cod. Pen. art. 306
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)