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Sez. 1, Sentenza n. 2643 del 14/10/1986 Ud. (dep. 03/03/1987) Rv. 175254 - 01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ORGANIZZAZIONE DI TIPO MILITARE E PRESENZA DI UN CAPO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1986-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175254-01

REATI CONTRO LA PERSONALITÀ DELLO STATO - DELITTI - DISPOSIZIONI GENERALI E COMUNI - BANDE ARMATE - ORGANIZZAZIONE DI TIPO MILITARE E PRESENZA DI UN CAPO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai fini della configurabilità del delitto di banda armata, non è richiesta un'organizzazione rigidamente di tipo militare, burocraticamente concepita, ma è sufficiente che la banda abbia un'organizzazione gerarchia, nella quale non è richiesta la individuazione del capo, giacché non è escluso che la direzione della banda possa essere assunta collettivamente dai promotori, dai componenti ed organizzatori del sodalizio criminoso. (Conf mass n 171698; (Conf mass n 162916; (Conf mass n 159812).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)