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Sez. 6, Sentenza n. 1706 del 08/05/1998 Cc. (dep. 28/09/1998) Rv. 212240 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE | Termine finale per la formulazione della richiesta da parte del pubblico ministero - Coincide con la definizione del processo di merito - Lettura del dispositivo della sentenza di appello - Conclusione in tale momento del processo di merito - Esclusione - Richiesta proposta prima del deposito della sentenza - Sufficienza.
Stato
decisa il 1998-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212240-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - SEQUESTRO CONSERVATIVO - IN GENERE

Il "processo di merito", che costituisce il limite temporale entro il quale il pubblico ministero può chiedere al giudice il sequestro conservativo, a norma dell'art. 316, primo comma, cod. proc. pen., non può considerarsi esaurito con la sola lettura del dispositivo della sentenza di appello, ma solo con il deposito della sentenza, formalità che conclude il processo di merito. Ed infatti, l'art. 548 cod. proc. pen., relativo al deposito della sentenza di primo grado, applicabile anche al giudizio di appello in forza della generale norma di rinvio di cui all'art. 598 cod. proc. pen., pur essendo collocato tra gli "atti successivi alla deliberazione", è pur sempre appartenente alla fase del giudizio, che pertanto non può dirsi concluso se non al momento del deposito della sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 316 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 316 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 598, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 598

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)