Sez. 3, Sentenza n. 4266 del 04/12/1995 Cc. (dep. 08/02/1996) Rv. 204479 - 01
Finanze e tributi - Reati doganali - Contrabbando | Confisca - Art. 301, commi primo, secondo e terzo, d.P.R. n. 43 del 1973 - Come modificato ex art. 11 legge n. 413 del 1991 - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 27 Cost. - Non manifesta infondatezza - Ragione.
Finanze e tributi - Reati doganali - Contrabbando
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 301, commi primo, secondo e terzo, d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, in materia di reati di contrabbando, così come modificato dall'art. 11 legge 30 dicembre 1991, n. 413, in relazione agli artt. 3 e 27 della costituzione. Infatti, il nuovo testo dell'art. 301, limitatamente al primo comma, appare in contrasto sia col carattere personale della responsabilità penale di cui all'art. 27 Cost. - perché rende obbligatoria a titolo di responsabilità oggettiva la confisca di cose appartenenti a terzi, non imputabili neppure a titolo di colpa - sia col principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost. - perché discrimina irragionevolmente tra terzi estranei al contrabbando, che siano proprietari di mezzi di trasporto usati per il reato, e terzi estranei al contrabbando, che siano proprietari di altre cose usate per il reato o di cose oggetto del contrabbando.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 com. 1 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 com. 2 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 com. 3 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)