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Sez. 3, Sentenza n. 28337 del 30/04/2003 Cc. (dep. 02/07/2003) Rv. 225591 - 01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO | Imbarcazione utilizzata per commettere il reato di contrabbando di t.l.e. - Istanza di revoca della confisca - Onere probatorio dell'acquirente estraneo al reato - Contenuto.
Stato
decisa il 2003-04-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225591-01

FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO

In materia di reati di contrabbando, l'onere probatorio posto in capo agli acquirenti di un'imbarcazione - in precedenza utilizzata per commettere il reato di contrabbando di tabacchi lavorati esteri - richiedenti la revoca della confisca, disposta ai sensi dell'art. 301, comma 1, D.P.R. n. 43 del 1973, quali terzi estranei al reato, richiede la prova di avere ignorato senza colpa l'illecita immissione del bene sul mercato; a tal fine è irrilevante che al momento dell'acquisto la confisca non fosse stata ancora trascritta con la conseguente opponibilità ai terzi, in quanto l'art. 301 succitato - come modificato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1997 - pur riferendosi a mobili registrati, quali sono i mezzi di trasporto usati per il contrabbando, non richiama la disciplina civilistica che regola la circolazione di tali beni, con la conseguenza che l'onere probatorio dei terzi acquirenti non si esaurisce nella dimostrazione della conformità dell'acquisto al regime civilistico della pubblicità.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)