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Sez. 5, Sentenza n. 244 del 12/01/2004 (Rv. 569386 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | TOSAP - Occupazioni temporanee - ex art. 45 ottavo comma D. Lgs. n. 507 del 1993 - Riscossione a tariffa ridotta - Richiesta del contribuente - Esclusione - Obbligo dell'Amministrazione locale - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569386-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

In tema di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche(TOSAP), l'art. 45, ottavo comma, del D. Lgs. N. 507 del 1993 riguardante la disciplina delle occupazioni temporanee di spazi ed aree pubbliche, di durata non inferiore ad un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, a seguito della modifica introdotta dall'art. 1, primo comma, lett. C), numero 3 del D. Lgs. N.566 del 1993, il quale ha sancito l'obbligo per l'ente locale (Comune o Provincia) di riscuotere la tassa nella misura ridotta predeterminata dalla legge, spetta alla Amministrazione di applicare d'ufficio il regime agevolativo quando risulti una situazione di fatto conforme alla norma e non già onere del contribuente sollecitare la stipulazione di una siffatta convenzione in cui gli sia riconosciuto il beneficio, non essendo questa una facoltà ma un dovere dell'ente impositore.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 507 art. 45 com. 8, Decreto Legisl. 28/12/1993 num. 566 art. 1 com. 1 lett. C

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)