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Sez. 5, Sentenza n. 20381 del 18/10/2004 (Rv. 578405 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Occupazione permanente di suolo pubblico - Obbligo di denuncia - Ambito temporale Conseguenze in tema di avvisi di accertamento emessi dall'ente territoriale.
Stato
decisa il 2004-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/578405-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972

L'art.50, Comma secondo del D.Lgs. n.507 del 1993, stabilendo che l'obbligo della denuncia di occupazione permanente di suolo pubblico non sussiste per gli anni successivi a quelli di prima applicazione della tassa semprechè non si verifichino variazioni nell'occupazione che determinino un maggior ammontare del contributo, comporta che l'Ente territoriale non è a sua volta tenuto ad emettere avvisi di accertamento (d'ufficio o in rettifica, giusta disposto del successivo art.51 commi 2, 3, 4, in relazione a ciascuna annualità), ma, all'esito del controllo delle denunce e dei versamenti, soltanto a provvedere alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente.

Riferimenti normativi: Legge 15/11/1993 num. 507 art. 50, Legge 15/11/1993 num. 507 art. 51

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)