Sez. 3, Sentenza n. 655 del 06/03/1954 (Rv. 881515 - 01)
ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO - SPESE ED ONORARI - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE SU ISTANZA DI PARTE - NATURA.
ESECUZIONE PER CONSEGNA O RILASCIO - SPESE ED ONORARI - PROVVEDIMENTO DEL PRETORE SU ISTANZA DI PARTE - NATURA.
Il decreto contemplato nell'art. 611 C.P.C., concerne unicamente le spese anticipate dalla parte istante per la esecuzione, specificate dall'ufficiale giudiziario nello stesso processo verbale, che viene depositato nella cancelleria e liquidate con tale Forma di provvedimento dal pretore: detta liquidazione è fatta di ufficio, su presentazione della specifica apposta nel processo verbale, nei limiti delle spese occorse. Diverso da tale provvedimento, e da equipararsi, invece, ad un vero e proprio decreto ingiuntivo, e quello che il pretore emetta su domanda della parte, la quale intenda conseguire non solo il rimborso di quanto afferma avere speso per la esecuzione, ma anche il compenso per diritti di procuratore e per onorario di avvocato, che nella procedura per consegna o rilascio non è dovuto, nulla rilevando per quanto attiene alla detta natura del provvedimento, che il giudice non abbia fissato il termine per proporre opposizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 605, Cod. Proc. Civ. art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)